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Tutte
le informazioni sono riferite al tirocinio professionale che
deve essere effettuato dagli studenti delle Lauree Specialistiche
(ordinamento
2000-2001).
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Per
gli studenti degli ordinamenti precedenti, viene applicata
la vecchia normativa.
1.
Il presente Regolamento disciplina il tirocinio professionale
cui sono tenuti gli studenti della Facoltà di Farmacia dell’Università degli
Studi di Siena che intendono conseguire la Laurea Specialistica
in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di
cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000.
Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale
1.
Il tirocinio professionale previsto dall'Ordinamento
Didattico Nazionale vigente per gli studenti
dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica
e Tecnologia
Farmaceutiche,
può essere svolto presso una
farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto
la sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale,
che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo
art. 4, comma
1.
2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente
all'attività della
farmacia ospitante in rapporto alle finalità del
tirocinio stesso definite nel successivo
art. 3.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi
di Laurea Specialistica in Farmacia
e in Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche
della Facoltà di Farmacia dell’Università di
Siena, inseriti nel Regolamento Didattico
di Ateneo, prevedono 30 crediti
pari a 750 ore complessive, riservati
al tirocinio professionale della durata di sei mesi da svolgersi
prima del conseguimento
del titolo di laurea specialistica.
Art.
3 - Modalità di svolgimento
del tirocinio
1.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e
successive modificazioni, il tirocinio
deve essere svolto a tempo pieno per una durata
complessiva di almeno sei mesi (750 ore pari a 30 CFU), anche non continuativi, ma comunque non frazionabile in periodi inferiori alla durata di quattro settimane, presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie ospedaliere.
2. Il tirocinio può essere
svolto durante il
quarto ed il quinto anno
dei Corsi di Laurea
Specialistica
in
Farmacia e in Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche.
3. Requisito minimo per lo svolgimento del
tirocinio è l’acquisizione
di almeno 180 CFU presenti nel piano degli studi dello studente e necessari al conseguimento del titolo della laurea specialistica e/o magistrale.
4. Il tirocinio ha come obiettivo quello
di fornire allo studente
le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per
quanto attiene a:
a)
La deontologia professionale;
b) La conduzione tecnico-amministrativa della
farmacia inerente
l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio
farmaceutico sulla base
della normativa
vigente, nazionale
e regionale;
c) L'acquisto,
la detenzione e
la dispensazione
dei medicinali,
con particolare
riguardo agli stupefacenti;
d) La gestione
dei prodotti diversi
dai medicinali,
a questi affini
e comunque con
valenza sanitaria;
e) La stabilità e
la buona
conservazione
dei farmaci;
farmaci
scaduti e
revocati;
f) La preparazione
dei medicinali
in farmacia;
g) L'arredo e l'organizzazione
della farmacia
e dei laboratori
annessi;
h) La "farmacia" come
centro di
servizi;
il rapporto
con il
pubblico;
l'analitica
clinica ed
i CUP;
i) L'informazione
e l'educazione
sanitaria della
popolazione, finalizzate
al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla
farmacovigilanza;
j) La gestione imprenditoriale della farmacia
e gli adempimenti
inerenti la disciplina fiscale;
k) L'utilizzo delle
fonti di informazione
disponibili nella
farmacia o accessibili
presso strutture
centralizzate;
l) L'informatica
in farmacia: i
programmi di comune
utilizzazione e
quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;
m) Ogni argomento professionale divenuto
di attualità.
5.
Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino
dalle finalità di
cui al comma
4, come pure,
in condizioni
di
autonomia, consentirgli
la dispensazione
al pubblico
di medicinali
e di altri prodotti
diversi dai medicinali,
a questi affini e, comunque, con
valenza sanitaria.
6. Il tirocinante
deve indossare
il camice bianco
sul quale dovrà applicare
un cartellino
apposito, ritirato
presso l’Ordine
dei Farmacisti
della Provincia
ove risiede
la farmacia
prescelta
per il tirocinio
stesso, che
lo identifichi
al
pubblico come
tirocinante.
Il cartellino
identificativo
del tirocinante
deve essere
restituito
al termine
del tirocinio
all’Ordine
dei Farmacisti.
7. Il tirocinio
deve essere
svolto e completato
nell'arco
di non
più di
ventiquattro
mesi.
Art. 4 - Rapporti con le farmacie
1.
I rapporti con le
farmacie sono regolati da apposita convenzione
stipulata fra l'Università di Siena, nella
persona del Rettore, e l'Ordine Professionale
della Provincia in cui ha sede la farmacia,
nella persona
del Presidente.
2. Le farmacie
non possono accettare
come tirocinanti studenti
che siano parenti fino
al terzo grado del
titolare o del direttore.
3. Il tirocinio
professionale non
costituisce rapporto di lavoro, nè può considerarsi
comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di
prestazione professionale soggetta
a corrispettivo. Non è considerata remunerazione
l’eventuale
fruizione di servizi
aziendali gratuiti
da parte del tirocinante.
Art.
5 - Attività di Tutorato
1. Il titolare o direttore della
farmacia presso la quale lo studente
svolge il tirocinio
assume
il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio
professionale svolto che deve essere coerente
con le indicazioni di cui all’Art.
3.
2.
Per tale
attività di tutoraggio può essere
nominato un
delegato del
titolare o del
direttore a condizione
che il medesimo
svolga attività professionale
continuativa all'interno
della farmacia.
3.
Il Farmacista
o un suo
collaboratore laureato,
all’uopo
delegato, segue
lo studente
nel tirocinio,
concorda con
lui l’orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni
e le sue modalità pratiche
di svolgimento
e, entro
i limiti imposti
dal presente
regolamento, cura ed
accerta che il tirocinio
sia svolto in modo appropriato.
4.
Ai fini della verifica
del profitto del tirocinio
professionale,
il responsabile della farmacia
deve attestare
in maniera dettagliata
le attività svolte
dal tirocinante.
5.
L’attività di tutor all’interno della farmacia
può essere
integrata da
periodi di
formazione, svolti
in ambito universitario,
accreditati dall’E.C.M..
6.
I CFU acquisibili
attraverso la frequenza
certificata ai corsi
di formazione E.C.M.
non possono superare
i 5 CFU.
Art. 6 - Domanda di tirocinio
1.
La domanda
di tirocinio
deve essere
presentata alla
Segreteria Studenti
della Facoltà di Farmacia dell'Università di Siena,
almeno 1 (uno) mese
prima della data
di inizio prevista.
2.
Nella domanda
dovrà essere
indicato il
periodo di
tempo durante
il quale
si intende
svolgere il
tirocinio, la
farmacia prescelta
ed il responsabile del tirocinio.
3.
Per lo svolgimento
del tirocinio lo
studente
può scegliere
una qualunque
delle
farmacie
che
abbiano sottoscritto
la convenzione
con
la Facoltà di Farmacia dell’ Università degli
Studi
di
Siena.
4. Copia
della
domanda
di tirocinio è trasmessa,
a cura della
Segreteria
Studenti
della Facoltà,
anche
all'Ordine professionale
competente
ed alla
ASL
competente.
5.
Qualsiasi variazione
relativa alle
modalità di svolgimento
del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata
dal competente
Ordine e comunicata
per iscritto
alla Segreteria
Studenti della
Facoltà.
Art. 7 - Registro di frequenza
1.
Lo studente,
prima di
iniziare il
tirocinio, è tenuto a
ritirare presso la Segreteria Studenti della Facoltà di
Farmacia il Registro
di frequenza,
che
deve
essere compilato
in ogni
sua
parte e firmato settimanalmente
dal tutor
con la descrizione
della attività svolta
dal tirocinante.
2.
Al termine
del periodo
di tirocinio
il tutor
deve altresì riportare
sul Registro
di cui
al comma
1 il giudizio complessivo
sulla validità del
tirocinio svolto.
3.
Terminato
il
tirocinio,
lo
studente dovra’ consegnare all’Ordine
dei Farmacisti
competente
il
registro di
frequenza
su cui
verrà posto
un visto.
4.
Lo studente
riconsegnera’ il registro alla Segreteria Studenti
della Facolta’ di Farmacia nei termini di cui all’articolo 11,
comma 4.
Art. 8 - Copertura assicurativa
1.
Il tirocinante,
in quanto
studente regolarmente
iscritto, è assicurato
per la Responsabilità Civile
e gode inoltre
di ulteriore
copertura specifica
per infortuni.
2.
Le garanzie sono
operanti
per i sinistri occorsi
nelle
sedi universitarie
e per ogni altro
sinistro
avvenuto in qualunque luogo
extra-universitario
purchè lo
studente sia
stato preventivamente
autorizzato
dal
responsabile
della
struttura
e ricorrano
scopi didattici.
Art. 9 - Tirocini all'estero
1.
Lo svolgimento di
una
parte
del tirocinio
all'estero (non superiore
a 3 mesi) nell'ambito
di programmi di
scambio
con altre
Università dell’UE
(Socrates/Erasmus
o altri
accordi bilaterali)
deve essere
preventivamente
autorizzato
dal Consiglio
di Facoltà.
Art.
10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale della Facoltà
1.
Il Consiglio di Facoltà nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti alla stessa. Il
tutor/coordinatoreha la funzione di coordinare le attività previste
nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
Art. 11 - Controlli
1. Presso l’Ordine dei Farmacisti sarà istituito un
registro per l’annotazione degli estremi di cui all’art.
7 riguardantiogni
singolo
tirocinante
che
abbia
svolto
la
sua attività presso
le
farmacie
della
provincia.
2.
L’Ordine Professionale può accertare che il tirocinio
venga svolto con le modalità stabilite
e con
il
dovuto
profitto.
In caso
di
accertamento
di gravi
mancanze,
il
tirocinio
poò essere
annullato.
3.
Lo
studente,
acquisita
tutta
la
documentazione
(registro
incluso)
presso
gli
uffici
dell’Ordine
dei
Farmacisti Provinciale,
la
consegna
in
tempo
utile
per
sostenere
l’esame
di laurea, alla Segreteria Studenti della Facoltà che
la trasmetterà al Referente di Facoltà di cui all’art.
10
per
le opportune
verifiche.
Art. 12 -
Norma transitoria
1. Nel caso degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e dei
laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, i tirocini in corso alla data di entrata in
vigore del presente regolamento potranno essere portati
a termine
secondo il Regolamento precedente.
Art. 13 - Disposizioni finali
1.
Il presente Regolamento
entra in vigore all’atto della firma
della Convenzione di cui all’art.
4.
2.
Per quanto
non
espressamente
previsto
nel
presente
Regolamento,
oltre alla
normativa specifica
in materia,
valgono le
norme dello
Statuto
e del Regolamento
Didattico
di Ateneo.
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