SI COMUNICA A TUTTI GLI STUDENTI CHE, ALLA FINE DEL TIROCINIO, IL LIBRETTO DI TIROCINIO PROFESSIONALE,
DEVE ESSERE CONSEGNATO ALLA SEGRETERIA STUDENTI.

* USL Convenzionate *



 

Regolamento del Tirocinio professionale
degli studenti dei Corsi di Laurea Specialistica
in Farmacia e
in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14 S)
 

 

  • Tutte le informazioni sono riferite al tirocinio professionale che deve essere effettuato dagli studenti delle Lauree Specialistiche (ordinamento 2000-2001).
  • Per gli studenti degli ordinamenti precedenti, viene applicata la vecchia normativa.

 

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il tirocinio professionale cui sono tenuti gli studenti della Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Siena che intendono conseguire la Laurea Specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000.

Art. 2 - Definizione del Tirocinio professionale

1. Il tirocinio professionale previsto dall'Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, può essere svolto presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale, che abbia aderito alla convenzione di cui al successivo art. 4, comma 1.
2. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all'attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso definite nel successivo art. 3.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche della Facoltà di Farmacia dell’Università di Siena, inseriti nel Regolamento Didattico di Ateneo, prevedono 30 crediti pari a 750 ore complessive, riservati al tirocinio professionale della durata di sei mesi da svolgersi prima del conseguimento del titolo di laurea specialistica.

Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio

1. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni, il tirocinio deve essere svolto a tempo pieno per una durata complessiva di almeno sei mesi (750 ore pari a 30 CFU), anche non continuativi, ma comunque non frazionabile in periodi inferiori alla durata di quattro settimane, presso non più di due farmacie aperte al pubblico o in farmacie ospedaliere.
2. Il tirocinio può essere svolto durante il quarto ed il quinto anno dei Corsi di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.
3. Requisito minimo per lo svolgimento del tirocinio è l’acquisizione di almeno 180 CFU presenti nel piano degli studi dello studente e necessari al conseguimento del titolo della laurea specialistica e/o magistrale.
4. Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a:

a) La deontologia professionale;
b) La conduzione tecnico-amministrativa della farmacia inerente l'organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale;
c) L'acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti;
d) La gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque con valenza sanitaria;
e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci; farmaci scaduti e revocati;
f) La preparazione dei medicinali in farmacia;
g) L'arredo e l'organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi;
h) La "farmacia" come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l'analitica clinica ed i CUP;
i) L'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza;
j) La gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale;
k) L'utilizzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate;
l) L'informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico;
m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità.

5. Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino dalle finalità di cui al comma 4, come pure, in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico di medicinali e di altri prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e, comunque, con valenza sanitaria.
6. Il tirocinante deve indossare il camice bianco sul quale dovrà applicare un cartellino apposito, ritirato presso l’Ordine dei Farmacisti della Provincia ove risiede la farmacia prescelta per il tirocinio stesso, che lo identifichi al pubblico come tirocinante. Il cartellino identificativo del tirocinante deve essere restituito al termine del tirocinio all’Ordine dei Farmacisti.
7. Il tirocinio deve essere svolto e completato nell'arco di non più di ventiquattro mesi.

Art. 4 - Rapporti con le farmacie

1. I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l'Università di Siena, nella persona del Rettore, e l'Ordine Professionale della Provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente.
2. Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore.
3. Il tirocinio professionale non costituisce rapporto di lavoro, nè può considerarsi comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale soggetta a corrispettivo. Non è considerata remunerazione l’eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 5 - Attività di Tutorato

1. Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolge il tirocinio assume il ruolo di tutor ed è responsabile del tirocinio professionale svolto che deve essere coerente con le indicazioni di cui all’Art. 3.
2. Per tale attività di tutoraggio può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che il medesimo svolga attività professionale continuativa all'interno della farmacia.
3. Il Farmacista o un suo collaboratore laureato, all’uopo delegato, segue lo studente nel tirocinio, concorda con lui l’orario giornaliero del tirocinio stesso, le sue variazioni e le sue modalità pratiche di svolgimento e, entro i limiti imposti dal presente regolamento, cura ed accerta che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
4. Ai fini della verifica del profitto del tirocinio professionale, il responsabile della farmacia deve attestare in maniera dettagliata le attività svolte dal tirocinante.
5. L’attività di tutor all’interno della farmacia può essere integrata da periodi di formazione, svolti in ambito universitario, accreditati dall’E.C.M..
6. I CFU acquisibili attraverso la frequenza certificata ai corsi di formazione E.C.M. non possono superare i 5 CFU.

Art. 6 - Domanda di tirocinio

1. La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia dell'Università di Siena, almeno 1 (uno) mese prima della data di inizio prevista.
2. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio, la farmacia prescelta ed il responsabile del tirocinio.
3. Per lo svolgimento del tirocinio lo studente può scegliere una qualunque delle farmacie che abbiano sottoscritto la convenzione con la Facoltà di Farmacia dell’ Università degli Studi di Siena.
4. Copia della domanda di tirocinio è trasmessa, a cura della Segreteria Studenti della Facoltà, anche all'Ordine professionale competente ed alla ASL competente.
5. Qualsiasi variazione relativa alle modalità di svolgimento del tirocinio indicate nella domanda dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto alla Segreteria Studenti della Facoltà.

Art. 7 - Registro di frequenza

1. Lo studente, prima di iniziare il tirocinio, è tenuto a ritirare presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Farmacia il Registro di frequenza, che deve essere compilato in ogni sua parte e firmato settimanalmente dal tutor con la descrizione della attività svolta dal tirocinante.
2. Al termine del periodo di tirocinio il tutor deve altresì riportare sul Registro di cui al comma 1 il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto.
3. Terminato il tirocinio, lo studente dovra’ consegnare all’Ordine dei Farmacisti competente il registro di frequenza su cui verrà posto un visto.
4. Lo studente riconsegnera’ il registro alla Segreteria Studenti della Facolta’ di Farmacia nei termini di cui all’articolo 11, comma 4.
Art. 8 - Copertura assicurativa

1. Il tirocinante, in quanto studente regolarmente iscritto, è assicurato per la Responsabilità Civile e gode inoltre di ulteriore copertura specifica per infortuni.
2. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extra-universitario purchè lo studente sia stato preventivamente autorizzato dal responsabile della struttura e ricorrano scopi didattici.

Art. 9 - Tirocini all'estero
1. Lo svolgimento di una parte del tirocinio all'estero (non superiore a 3 mesi) nell'ambito di programmi di scambio con altre Università dell’UE (Socrates/Erasmus o altri accordi bilaterali) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Facoltà.
Art. 10 - Tutor/Coordinatore per il Tirocinio Professionale della Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà nomina un tutor/coordinatore scelto tra i docenti appartenenti alla stessa. Il tutor/coordinatoreha la funzione di coordinare le attività previste nell'ambito del tirocinio e di verificare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.

Art. 11 - Controlli
1. Presso l’Ordine dei Farmacisti sarà istituito un registro per l’annotazione degli estremi di cui all’art. 7 riguardantiogni singolo tirocinante che abbia svolto la sua attività presso le farmacie della provincia.
2. L’Ordine Professionale può accertare che il tirocinio venga svolto con le modalità stabilite e con il dovuto profitto. In caso di accertamento di gravi mancanze, il tirocinio poò essere annullato.
3. Lo studente, acquisita tutta la documentazione (registro incluso) presso gli uffici dell’Ordine dei Farmacisti Provinciale, la consegna in tempo utile per sostenere l’esame di laurea, alla Segreteria Studenti della Facoltà che la trasmetterà al Referente di Facoltà di cui all’art. 10 per le opportune verifiche.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Nel caso degli studenti del Corso di Laurea in Farmacia e dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il Regolamento precedente.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della firma della Convenzione di cui all’art. 4.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, oltre alla normativa specifica in materia, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo.