REGOLAMENTO DIDATTICO
E’ in corso la revisione integrale del Regolamento Didattico di
Facoltà. Art.
1 - Lauree e Lauree Specialistiche
1.
La Facoltà di Farmacia è articolata
nei Corsi di Studio per le Lauree (L) in
a:
Biotecnologie (Classe 1 delle Lauree
in Biotecnologie - Interfacoltà)
b:
Chimica e Tecnologia dei Materiali
(Classe 21 delle Lauree in Scienze e Tecnologie
Chimiche - Interfacoltà)
c:
Controllo di qualità nel settore
industriale farmaceutico (Classe
24 delle Lauree in Scienze
e Tecnologie Farmaceutiche)
d:
Informazione scientifica sul farmaco (Classe 24 delle
Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)
e:
Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici (Classe
24 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)
f:
Scienza e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici ed Erboristici
(Classe 24 delle Lauree in Scienze
e Tecnologie Farmaceutiche)
articolato nei
curricula Cosmetologico ed Erboristico.
g:
Tecniche erboristiche (Classe 24 delle Lauree in
Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)
h:
Tossicologia ambientale (Classe 24 delle Lauree
in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)
e
nei Corsi di Studio per le Lauree Specialistiche (LS) in:
i:
Biotecnologie per la Salute Umana (Classe
9/S delle Lauree Specialistiche
in Biotecnologie Medico-Farmaceutiche - Interfacoltà)
l:
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe
14/S delle Lauree Specialistiche
in Farmacia e Farmacia Industriale)
m:
Farmacia (Classe 14/S delle Lauree Specialistiche
in Farmacia e Farmacia Industriale)
2.
Gli ordinamenti dei Corsi di Studio per le L e per le LS sono quelli
risultanti dal sito MIUR banca dati RDA; le disposizioni specifiche per
le attività formative dei singoli Corsi di Studio sono contenute
nei relativi regolamenti.
Art.
2 - Organi della Facoltà e strutture didattiche ed amministrative
1.
Gli Organi della Facoltà di Farmacia sono:
b:
Il Consiglio di Facoltà (CF)
c:
I Comitati per la Didattica (CD) dei Corsi di Studio
2.
Le competenze e le modalità di elezione del Preside sono riportate
nell’art. 25 dello Statuto di Ateneo.
3.
La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Facoltà sono
quelle individuate nell’art. 26 dello Statuto di Ateneo. Il Consiglio
di Facoltà esercita i poteri e le funzioni riportati negli artt.
21 e 22 dello Statuto di Ateneo.
4.
La Facoltà si avvale del Centro Servizi di Facoltà per
l’organizzazione e l’erogazione di servizi strumentali all’attività didattica.
Il Centro Servizi ha un proprio Regolamento approvato dal Consiglio di
Facoltà.
5.
La Facoltà di Farmacia, in conformità a quanto previsto
dallo Statuto e dal RDA, si avvale dei CD dei Corsi di Studio per l’organizzazione
delle proprie attività didattiche.
6.
La Facoltà stabilisce che i CD dei Corsi di Studio potranno
discutere in riunioni congiunte i problemi didattici comuni e proporre
decisioni su argomenti di interesse comune.
7.
I CD dei Corsi di Studio delle L sono composti di norma da sei membri:
tre docenti e tre studenti. Qualora il Corso di Studio sia articolato
in curricula e, ove ritenuto necessario, il numero dei componenti può essere
aumentato al fine di garantire la rappresentanza di ciascun curriculum.
I CD dei Corsi di Studio delle LS sono composti da dodici membri: sei
docenti e sei studenti
8.
L’elettorato attivo e passivo della componente docente compete
ai Professori di ruolo ed ai Ricercatori. Gli studenti sono eletti secondo
le modalità previste dal Regolamento elettorale per la costituzione
degli Organi di Ateneo
9.
Le competenze dei CD dei Corsi di Studio sono quelle indicate nell’art.
9 del RDA. I CD dei Corsi di Studio hanno un proprio Regolamento approvato
dal CF ( lettera i – art. 22 dello Statuto di Ateneo).
10.
Ogni tre anni i CD esprimono alla Facoltà pareri sulla congruenza
tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi
formativi programmati, nonché sulla obsolescenza dei contenuti
dei Corsi, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del RDA.
Art.
3 - Doveri didattici dei Docenti ed Organizzazione dell’Attività Didattica
1.
Ogni Docente a tempo pieno dovrà assicurare almeno
350 ore di attività didattica nell’arco dell’anno
di cui non meno di 70 ore di lezioni frontali. Per quanto
riguarda i Ricercatori,
si fa riferimento a quanto disposto dal DPR 382/80 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2.
Nel caso di assenze prolungate, il Preside, sentito il Consiglio
di Facoltà, provvederà alla sostituzione del Docente,
nelle forme più adeguate a garantire la continuità del
corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami secondo quanto
stabilito
dall’art. 16, comma 5 del RDA.
3.
Un Docente non può esimersi dall’assegnare una Tesi
di Laurea o una Tesi di Laurea Specialistica ad uno studente che ne
faccia richiesta, a meno che il Docente, dietro sua motivata richiesta
non venga
sollevato da questo obbligo dal competente CD.
4.
Ciascun Docente dovrà prevedere almeno due ore di ricevimento
tutoriale settimanale dal 15 settembre al 31 luglio successivo, da
stabilire prima dell’inizio dell’anno accademico.
5.
L’attività didattica è organizzata in due semestri.
Le lezioni del I semestre hanno inizio di norma il 1° ottobre per
gli studenti degli anni successivi al primo e dopo la prova di accesso
per le matricole e terminano il 31 gennaio. Le lezioni del II semestre
hanno inizio, di norma, il 1° marzo e terminano il 15 giugno. Il
mese di febbraio sarà interamente dedicato alle attività di
valutazione
6.
Per un periodo di cinque anni accademici a partire dall’a.a.
2001/02 il rispetto della non sovrapposizione di esami e lezioni non
si applicherà agli studenti fuori corso o ripetenti che abbiano
assolto agli obblighi di frequenza.
Art.
4 - Crediti Formativi Universitari e Moduli
1.
I Corsi di L e di LS sono organizzati in base al nuovo sistema
dei crediti formativi universitari (CFU), che rappresentano le
unità di
misura del lavoro complessivamente svolto dallo studente. Un CFU
corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, variamente suddiviso
tra ore di didattica
assistita ed ore di studio individuale in funzione del tipo di attività didattica
considerata.
2.
I CFU attribuiti ad una unità didattica vengono acquisiti
dallo studente solo al superamento dell’esame o di altra forma
di verifica del profitto.
3.
Nei Corsi di Studio della Facoltà di Farmacia il rapporto
ore di studio/ore di lezione è pari a 3 per le unità didattiche
che prevedono solo lezioni frontali; è pari a 2,5 per le unità didattiche
che prevedono almeno il 25% di esercitazioni dimostrative; è pari
a 1,6 per le unità didattiche che prevedono il 50% di laboratorio
sperimentale a posto singolo.
4.
I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Su
proposta dei CD dei Corsi di Studio, più moduli potranno
essere accorpati in un corso integrato.
5.
I crediti a scelta dello studente possono essere ottenuti anche
tramite lo svolgimento di attività individuali o collettive
gestite dagli studenti stessi. Tali attività ed il numero
dei crediti ad esso attribuito debbono essere approvati dal CD
del Corso di Studi
al quale gli studenti sono iscritti. La valutazione delle attività autogestite
dagli studenti viene effettuata dal Comitato per la Didattica competente
6.
I crediti acquisiti dallo studente in attività formative
di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia
concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l’Ateneo
e gli organismi interessati, verranno riconosciuti dal CD competente
nei casi in cui sia possibile certificare oggettivamente i contenuti
e la durata delle attività stesse, l’adeguatezza scientifica,
la non obsolescenza, la coerenza con gli obiettivi formativi previsti
dal Corso di Studio (art. 11, comma 11 RDA).
Art.
5 - Frequenze e Verifica dell’Apprendimento
1.
La frequenza a tutte le attività formative è,
di norma, obbligatoria. Ogni Docente può definire
le modalità di
accertamento della frequenza degli studenti al proprio corso di insegnamento.
2. Il
CF determina la tipologia e l’articolazione delle attività formative
secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi
specifici del Corso di Studio.
3.
I docenti responsabili dei corsi e dei moduli di insegnamento verificano
la preparazione degli studenti tramite una o più prove in itinere
ed una prova finale da svolgersi in forma scritta e/o orale oppure
in altre forme approvate dai CD. competenti e specificate nei regolamenti
didattici dei Corsi di Studio.
Art.
6 - Piani di Studio
1.
Il piano di studio è quello conforme al Corso di Studio
prescelto dallo studente.
2.
Per i Corsi delle LS della Classe 14/S il piano di studio è quello
conforme alla direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni
3.
Per le attività a scelta gli studenti possono sceglierle
fra tutte le attività formative attivate o riconosciute dall’Ateneo
dandone comunque comunicazione preventiva al CD del Corso competente.
4.
Il CD individua e propone alla Facoltà una serie di attività formative
della tipologia a scelta dello studente nel rispetto degli obiettivi
formativi specifici del Corso di Studio.
5.
Sulle attività scelte dallo studente, non comprese nelle
attività formative proposte all’interno della Facoltà,
il CD competente esprimerà un giudizio: “formativo” / “non
formativo”.
Art.
7 - Esame di profitto e Sessioni di Esame
1.
Per gli esami di profitto sono previste quattro sessioni. La
Facoltà stabilisce
che i singoli appelli di ogni sessione siano, di norma, disposti
a quindici giorni di distanza l’uno dall’altro.
- I
sessione: n° 2 appelli, di norma, dal 1° febbraio al 28 febbraio;
- II
sessione: n° 1 appello la settimana precedente le festività pasquali
o quella successiva;
- III
sessione: n° 3 appelli, di norma, dal 16 giugno al 31 luglio
e n° 2 appelli, di norma, nel mese di settembre;
- IV
sessione: n° 2 appelli, di norma, dal 15 dicembre al 10 gennaio.
2. Sono inoltre previsti almeno due appelli straordinari per studenti
lavoratori e categorie assimilabili e per gli studenti fuori corso, secondo
quanto riportato nel RDA.
3.
Ogni Docente è tenuto a comunicare al Presidente del CD ed
al Centro Servizi di Facoltà il calendario completo degli esami.
Eventuali variazioni potranno essere apportate soltanto per giustificati
motivi e dopo comunicazione al Presidente del CD
Art.
8 - Commissione di esame di profitto
1.
Le Commissioni di esami di profitto delle L e LS per insegnamenti
o moduli monodisciplinari sono nominate dal Presidente del CD del
Corso di Studio su proposta dei responsabili del Corso o del Modulo
e devono
essere composte da almeno due membri, il responsabile ed un docente
di materia affine o un cultore della materia preventivamente segnalato
dal
Presidente della Commissione al Presidente del CD del Corso di Studio
e al Preside.
2.
Le Commissioni di esami di profitto delle L e LS per i corsi integrati
sono nominate dal Presidente del CD del Corso di Studio su proposta
del Coordinatore dell’insegnamento o del corso integrato.
3.
Sui verbali degli esami verranno apposte, in ogni caso, due firme.
Art.
9 - Sessioni della prova finale di Laurea
1.
Per gli Esami di Laurea delle L e LS, le cui tipologie sono stabilite
dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, sono previste cinque
sessioni nei mesi di ottobre/novembre, dicembre, febbraio, aprile
e giugno/luglio.
Art.
10 - Commissione dell’Esame finale di Laurea
1.
La Commissione dell’Esame finale di Laurea, presieduta
dal Preside o da un suo delegato, è costituita, di
norma, da undici Commissari. E’ prevista, in caso di
necessità, la riduzione
del numero, che, comunque, non può essere inferiore a cinque.
Art.
11 - Prova finale di Laurea e determinazione dei voti relativi
1.
I termini della richiesta di assegnazione della tesi di Laurea
vengono stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di
Studio.
2.
Per essere ammesso all’Esame di Laurea, lo studente deve
presentare domanda almeno un mese prima della data prevista per
l’esame. Deroghe
a tale termine possono essere concesse, per giustificati motivi, dal
Presidente del CD del Corso di Studio.
3.
A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono
i seguenti parametri:
- a La media dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in
centodecimi;
- b La media dei punti attribuiti dalla Commissione di Laurea sulla discussione
della Tesi;
- c
Il voto complessivo viene arrotondato per eccesso o per difetto
al numero
intero più vicino.
- d
La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione
ai candidati che conseguano
un punteggio finale = a 110.
4.
La certificazione relativa all’Esame di Laurea risulta da
un apposito verbale.
Art.
12 - Esami presso Università straniere
1.
Gli esami sostenuti presso Università straniere, per
le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione
universitario, un
programma di mobilità europea SOCRATES/ERASMUS o un progetto
ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla
tabella
di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS.
2.
Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere
i relativi esami in Università straniere, nell’ambito
dei programmi di cui al precedente comma, dovranno, prima della
partenza,
presentare il piano di studio da svolgere all’estero approvato
dal Docente promotore dello scambio e convalidato dal CD del Corso
di Studio. Al rientro, il CD provvederà, previa verifica del
programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati
dall’Università ospitante,
a ratificare la convalida degli esami ottenuti.
3.
Agli studenti che, nell’ambito del programma SOCRATES/ERASMUS,
abbiano frequentato corsi presso Università straniere, vengono
riconosciuti fino a 2 CFU nelle attività formative della tipologia
F come definita dal D.M. 509/99, per le capacità relazionali
acquisite nell’esperienza maturata.
4.
Periodi di ricerca per tesi saranno riconosciuti se adeguatamente
documentati.
Art.
13 - Esami degli studenti stranieri e riconoscimenti internazionali
1.
Gli studenti stranieri potranno sostenere esami esclusivamente
su corsi impartiti e frequentati nel periodo che coincide con la
loro presenza
in sede. Essi non potranno, in ogni caso, chiedere ed ottenere attestati
di frequenza se non abbiano effettivamente frequentato.
2.
Ai fini dei riconoscimenti internazionali:
- i corsi di 50 ore avranno la seguente corrispondenza: 8 CFU = 10 CFU;
- i corsi di 25 ore avranno la seguente corrispondenza: 4 CFU = 5 CFU.
Art.
14 - Orientamento, Tutorato e Valutazione dell’efficienza
e dell’efficacia della Didattica
1.
La Facoltà ogni anno nomina due docenti con il compito
di coordinare le attività di orientamento e di tutorato
proposte dai CD dei Corsi di Studio alla Facoltà ed all’Ufficio
Centrale di Ateneo.
2.
Per ogni Corso di Studio è istituito il tutorato didattico
con lo scopo di sostenere e seguire da vicino gli studenti.
3.
Per ogni Corso di Studio, in accordo con il Nucleo di Valutazione
dell’Ateneo, è nominato
un Nucleo di Valutazione ed un Comitato di Indirizzo al fine di
garantire il continuo miglioramento del Corso stesso, come previsto
dai modelli
di Quality Assurance.
Art.
15 - Norme finali e transitorie
1.
Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato
e sostituisce in ogni sua parte il precedente. Modifiche al presente
regolamento
sono deliberate dalla Facolta’ con la maggioranza degli aventi
diritto al voto
2.
Per gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti valgono le regole
previste dai precedenti Regolamenti Didattici di Facoltà in
quanto compatibili con la nuova organizzazione dei Corsi.
3.
Il CF e i CD dei Corsi di Studio, per le rispettive competenze, sulla
base di tabelle di corrispondenza, elaborate da apposita Commissione,
deliberano l’attribuzione dei CFU alle attività formative
previste dai vecchi ordinamenti e le modalità di passaggio ai
nuovi ordinamenti.
4.
Per tutto quanto non dispone il presente Regolamento si applicano
l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni ed integrazioni, il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, lo Statuto
ed i Regolamenti dell’Ateneo.
|