REGOLAMENTO DIDATTICO

E’ in corso la revisione integrale del Regolamento Didattico di Facoltà.

Art. 1 - Lauree e Lauree Specialistiche

1. La Facoltà di Farmacia è articolata nei Corsi di Studio per le Lauree (L) in

a: Biotecnologie (Classe 1 delle Lauree in Biotecnologie - Interfacoltà)

b: Chimica e Tecnologia dei Materiali (Classe 21 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche - Interfacoltà)

c: Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico (Classe 24 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)

d: Informazione scientifica sul farmaco (Classe 24 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)

e: Scienza e tecnologia dei prodotti cosmetici (Classe 24 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)

f: Scienza e Tecnologia dei Prodotti Cosmetici ed Erboristici (Classe 24 delle Lauree in Scienze

e Tecnologie Farmaceutiche) articolato nei curricula Cosmetologico ed Erboristico.

g: Tecniche erboristiche (Classe 24 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)

h: Tossicologia ambientale (Classe 24 delle Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche)
 

e nei Corsi di Studio per le Lauree Specialistiche (LS) in:

i: Biotecnologie per la Salute Umana (Classe 9/S delle Lauree Specialistiche in Biotecnologie Medico-Farmaceutiche - Interfacoltà)

l: Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe 14/S delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale)

m: Farmacia (Classe 14/S delle Lauree Specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale)

2. Gli ordinamenti dei Corsi di Studio per le L e per le LS sono quelli risultanti dal sito MIUR banca dati RDA; le disposizioni specifiche per le attività formative dei singoli Corsi di Studio sono contenute nei relativi regolamenti.

Art. 2 - Organi della Facoltà e strutture didattiche ed amministrative

1. Gli Organi della Facoltà di Farmacia sono:

a: Il Preside

b: Il Consiglio di Facoltà (CF)

c: I Comitati per la Didattica (CD) dei Corsi di Studio

2. Le competenze e le modalità di elezione del Preside sono riportate nell’art. 25 dello Statuto di Ateneo.

3. La composizione e le attribuzioni del Consiglio di Facoltà sono quelle individuate nell’art. 26 dello Statuto di Ateneo. Il Consiglio di Facoltà esercita i poteri e le funzioni riportati negli artt. 21 e 22 dello Statuto di Ateneo.

4. La Facoltà si avvale del Centro Servizi di Facoltà per l’organizzazione e l’erogazione di servizi strumentali all’attività didattica. Il Centro Servizi ha un proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà.

5. La Facoltà di Farmacia, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal RDA, si avvale dei CD dei Corsi di Studio per l’organizzazione delle proprie attività didattiche.

6. La Facoltà stabilisce che i CD dei Corsi di Studio potranno discutere in riunioni congiunte i problemi didattici comuni e proporre decisioni su argomenti di interesse comune.

7. I CD dei Corsi di Studio delle L sono composti di norma da sei membri: tre docenti e tre studenti. Qualora il Corso di Studio sia articolato in curricula e, ove ritenuto necessario, il numero dei componenti può essere aumentato al fine di garantire la rappresentanza di ciascun curriculum. I CD dei Corsi di Studio delle LS sono composti da dodici membri: sei docenti e sei studenti

8. L’elettorato attivo e passivo della componente docente compete ai Professori di ruolo ed ai Ricercatori. Gli studenti sono eletti secondo le modalità previste dal Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi di Ateneo

9. Le competenze dei CD dei Corsi di Studio sono quelle indicate nell’art. 9 del RDA. I CD dei Corsi di Studio hanno un proprio Regolamento approvato dal CF ( lettera i – art. 22 dello Statuto di Ateneo).

10. Ogni tre anni i CD esprimono alla Facoltà pareri sulla congruenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sulla obsolescenza dei contenuti dei Corsi, secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del RDA.

Art. 3 - Doveri didattici dei Docenti ed Organizzazione dell’Attività Didattica

1. Ogni Docente a tempo pieno dovrà assicurare almeno 350 ore di attività didattica nell’arco dell’anno di cui non meno di 70 ore di lezioni frontali. Per quanto riguarda i Ricercatori, si fa riferimento a quanto disposto dal DPR 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nel caso di assenze prolungate, il Preside, sentito il Consiglio di Facoltà, provvederà alla sostituzione del Docente, nelle forme più adeguate a garantire la continuità del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami secondo quanto stabilito dall’art. 16, comma 5 del RDA.

3. Un Docente non può esimersi dall’assegnare una Tesi di Laurea o una Tesi di Laurea Specialistica ad uno studente che ne faccia richiesta, a meno che il Docente, dietro sua motivata richiesta non venga sollevato da questo obbligo dal competente CD.

4. Ciascun Docente dovrà prevedere almeno due ore di ricevimento tutoriale settimanale dal 15 settembre al 31 luglio successivo, da stabilire prima dell’inizio dell’anno accademico.

5. L’attività didattica è organizzata in due semestri. Le lezioni del I semestre hanno inizio di norma il 1° ottobre per gli studenti degli anni successivi al primo e dopo la prova di accesso per le matricole e terminano il 31 gennaio. Le lezioni del II semestre hanno inizio, di norma, il 1° marzo e terminano il 15 giugno. Il mese di febbraio sarà interamente dedicato alle attività di valutazione

6. Per un periodo di cinque anni accademici a partire dall’a.a. 2001/02 il rispetto della non sovrapposizione di esami e lezioni non si applicherà agli studenti fuori corso o ripetenti che abbiano assolto agli obblighi di frequenza.

Art. 4 - Crediti Formativi Universitari e Moduli

1. I Corsi di L e di LS sono organizzati in base al nuovo sistema dei crediti formativi universitari (CFU), che rappresentano le unità di misura del lavoro complessivamente svolto dallo studente. Un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, variamente suddiviso tra ore di didattica assistita ed ore di studio individuale in funzione del tipo di attività didattica considerata.

2. I CFU attribuiti ad una unità didattica vengono acquisiti dallo studente solo al superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.

3. Nei Corsi di Studio della Facoltà di Farmacia il rapporto ore di studio/ore di lezione è pari a 3 per le unità didattiche che prevedono solo lezioni frontali; è pari a 2,5 per le unità didattiche che prevedono almeno il 25% di esercitazioni dimostrative; è pari a 1,6 per le unità didattiche che prevedono il 50% di laboratorio sperimentale a posto singolo.

4. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Su proposta dei CD dei Corsi di Studio, più moduli potranno essere accorpati in un corso integrato.

5. I crediti a scelta dello studente possono essere ottenuti anche tramite lo svolgimento di attività individuali o collettive gestite dagli studenti stessi. Tali attività ed il numero dei crediti ad esso attribuito debbono essere approvati dal CD del Corso di Studi al quale gli studenti sono iscritti. La valutazione delle attività autogestite dagli studenti viene effettuata dal Comitato per la Didattica competente

6. I crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l’Ateneo e gli organismi interessati, verranno riconosciuti dal CD competente nei casi in cui sia possibile certificare oggettivamente i contenuti e la durata delle attività stesse, l’adeguatezza scientifica, la non obsolescenza, la coerenza con gli obiettivi formativi previsti dal Corso di Studio (art. 11, comma 11 RDA).

Art. 5 - Frequenze e Verifica dell’Apprendimento

1. La frequenza a tutte le attività formative è, di norma, obbligatoria. Ogni Docente può definire le modalità di accertamento della frequenza degli studenti al proprio corso di insegnamento.

2. Il CF determina la tipologia e l’articolazione delle attività formative secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio.

3. I docenti responsabili dei corsi e dei moduli di insegnamento verificano la preparazione degli studenti tramite una o più prove in itinere ed una prova finale da svolgersi in forma scritta e/o orale oppure in altre forme approvate dai CD. competenti e specificate nei regolamenti didattici dei Corsi di Studio.

Art. 6 - Piani di Studio

1. Il piano di studio è quello conforme al Corso di Studio prescelto dallo studente.

2. Per i Corsi delle LS della Classe 14/S il piano di studio è quello conforme alla direttiva 85/432/CEE e successive modificazioni

3. Per le attività a scelta gli studenti possono sceglierle fra tutte le attività formative attivate o riconosciute dall’Ateneo dandone comunque comunicazione preventiva al CD del Corso competente.

4. Il CD individua e propone alla Facoltà una serie di attività formative della tipologia a scelta dello studente nel rispetto degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio.

5. Sulle attività scelte dallo studente, non comprese nelle attività formative proposte all’interno della Facoltà, il CD competente esprimerà un giudizio: “formativo” / “non formativo”.

Art. 7 - Esame di profitto e Sessioni di Esame

1. Per gli esami di profitto sono previste quattro sessioni. La Facoltà stabilisce che i singoli appelli di ogni sessione siano, di norma, disposti a quindici giorni di distanza l’uno dall’altro.

  • I sessione: n° 2 appelli, di norma, dal 1° febbraio al 28 febbraio;
  • II sessione: n° 1 appello la settimana precedente le festività pasquali o quella successiva;
  • III sessione: n° 3 appelli, di norma, dal 16 giugno al 31 luglio e n° 2 appelli, di norma, nel mese di settembre;
  • IV sessione: n° 2 appelli, di norma, dal 15 dicembre al 10 gennaio.

2. Sono inoltre previsti almeno due appelli straordinari per studenti lavoratori e categorie assimilabili e per gli studenti fuori corso, secondo quanto riportato nel RDA.

3. Ogni Docente è tenuto a comunicare al Presidente del CD ed al Centro Servizi di Facoltà il calendario completo degli esami. Eventuali variazioni potranno essere apportate soltanto per giustificati motivi e dopo comunicazione al Presidente del CD

Art. 8 - Commissione di esame di profitto

1. Le Commissioni di esami di profitto delle L e LS per insegnamenti o moduli monodisciplinari sono nominate dal Presidente del CD del Corso di Studio su proposta dei responsabili del Corso o del Modulo e devono essere composte da almeno due membri, il responsabile ed un docente di materia affine o un cultore della materia preventivamente segnalato dal Presidente della Commissione al Presidente del CD del Corso di Studio e al Preside.

2. Le Commissioni di esami di profitto delle L e LS per i corsi integrati sono nominate dal Presidente del CD del Corso di Studio su proposta del Coordinatore dell’insegnamento o del corso integrato.

3. Sui verbali degli esami verranno apposte, in ogni caso, due firme.

Art. 9 - Sessioni della prova finale di Laurea

1. Per gli Esami di Laurea delle L e LS, le cui tipologie sono stabilite dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, sono previste cinque sessioni nei mesi di ottobre/novembre, dicembre, febbraio, aprile e giugno/luglio.

Art. 10 - Commissione dell’Esame finale di Laurea

1. La Commissione dell’Esame finale di Laurea, presieduta dal Preside o da un suo delegato, è costituita, di norma, da undici Commissari. E’ prevista, in caso di necessità, la riduzione del numero, che, comunque, non può essere inferiore a cinque.

Art. 11 - Prova finale di Laurea e determinazione dei voti relativi

1. I termini della richiesta di assegnazione della tesi di Laurea vengono stabiliti dai regolamenti didattici dei singoli Corsi di Studio.

2. Per essere ammesso all’Esame di Laurea, lo studente deve presentare domanda almeno un mese prima della data prevista per l’esame. Deroghe a tale termine possono essere concesse, per giustificati motivi, dal Presidente del CD del Corso di Studio.

3. A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono i seguenti parametri:

  • a La media dei voti conseguiti negli esami curriculari, espressa in centodecimi;
  • b La media dei punti attribuiti dalla Commissione di Laurea sulla discussione della Tesi;
  • c Il voto complessivo viene arrotondato per eccesso o per difetto al numero intero più vicino.
  • d La lode può venire attribuita con parere unanime della Commissione ai candidati che conseguano un punteggio finale = a 110.

4. La certificazione relativa all’Esame di Laurea risulta da un apposito verbale.

Art. 12 - Esami presso Università straniere

1. Gli esami sostenuti presso Università straniere, per le quali esiste una convenzione, un progetto di cooperazione universitario, un programma di mobilità europea SOCRATES/ERASMUS o un progetto ECTS, sono riconosciuti automaticamente. A tal fine si ricorre alla tabella di conversione dei crediti e dei voti utilizzata per i progetti ECTS.

2. Gli studenti che intendono frequentare alcuni corsi e sostenere i relativi esami in Università straniere, nell’ambito dei programmi di cui al precedente comma, dovranno, prima della partenza, presentare il piano di studio da svolgere all’estero approvato dal Docente promotore dello scambio e convalidato dal CD del Corso di Studio. Al rientro, il CD provvederà, previa verifica del programma di studio svolto e sulla base degli attestati rilasciati dall’Università ospitante, a ratificare la convalida degli esami ottenuti.

3. Agli studenti che, nell’ambito del programma SOCRATES/ERASMUS, abbiano frequentato corsi presso Università straniere, vengono riconosciuti fino a 2 CFU nelle attività formative della tipologia F come definita dal D.M. 509/99, per le capacità relazionali acquisite nell’esperienza maturata.

4. Periodi di ricerca per tesi saranno riconosciuti se adeguatamente documentati.

Art. 13 - Esami degli studenti stranieri e riconoscimenti internazionali

1. Gli studenti stranieri potranno sostenere esami esclusivamente su corsi impartiti e frequentati nel periodo che coincide con la loro presenza in sede. Essi non potranno, in ogni caso, chiedere ed ottenere attestati di frequenza se non abbiano effettivamente frequentato.

2. Ai fini dei riconoscimenti internazionali:

  • i corsi di 50 ore avranno la seguente corrispondenza: 8 CFU = 10 CFU;
  • i corsi di 25 ore avranno la seguente corrispondenza: 4 CFU = 5 CFU.

Art. 14 - Orientamento, Tutorato e Valutazione dell’efficienza e dell’efficacia della Didattica

1. La Facoltà ogni anno nomina due docenti con il compito di coordinare le attività di orientamento e di tutorato proposte dai CD dei Corsi di Studio alla Facoltà ed all’Ufficio Centrale di Ateneo.

2. Per ogni Corso di Studio è istituito il tutorato didattico con lo scopo di sostenere e seguire da vicino gli studenti.

3. Per ogni Corso di Studio, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, è nominato un Nucleo di Valutazione ed un Comitato di Indirizzo al fine di garantire il continuo miglioramento del Corso stesso, come previsto dai modelli di Quality Assurance.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore con effetto immediato e sostituisce in ogni sua parte il precedente. Modifiche al presente regolamento sono deliberate dalla Facolta’ con la maggioranza degli aventi diritto al voto

2. Per gli studenti iscritti ai vecchi ordinamenti valgono le regole previste dai precedenti Regolamenti Didattici di Facoltà in quanto compatibili con la nuova organizzazione dei Corsi.

3. Il CF e i CD dei Corsi di Studio, per le rispettive competenze, sulla base di tabelle di corrispondenza, elaborate da apposita Commissione, deliberano l’attribuzione dei CFU alle attività formative previste dai vecchi ordinamenti e le modalità di passaggio ai nuovi ordinamenti.

4. Per tutto quanto non dispone il presente Regolamento si applicano l’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, il D.M. 3 novembre 1999 n. 509, lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ateneo.